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Comunicazione annuale dei lavori usuranti e del lavoro notturno

by demichiel

Sono state presentate nuove disposizioni ministeriali inerenti ai lavori usuranti ed alle modalità di comunicazione del lavoro notturno.

In particolare sono stati emanati i seguenti provvedimenti:
– Decreto Ministeriale 20 settembre 2011 con il quale sono state indicate le modalità di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
– Nota del Ministero del Lavoro del 28.11.2011 con la quale sono state fornite le indicazioni per compilazione del modello di comunicazione lavori usuranti (LAV-US).
– Messaggio INPS n. 22647 del 30.11.2011 recante istruzioni in ordine alla trattazione delle domande di riconoscimento dei lavori usuranti.

Nella Nota Ministeriale sopra richiamata viene indicato il termine del 31 marzo quale scadenza per l’effettuazione di tali comunicazioni annuali compresa quella del lavoro notturno effettuato con regolari turni periodici. Pertanto, alla prossima scadenza del 31 marzo 2012 i datori di lavoro sono tenuti ad effettuare le comunicazioni utilizzando il modello “LAV-US”.

Accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza

by demichiel

Il 21 gennaio 2011 entreranno in vigore le nuove norme sugli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza approvate dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 1305 del 26 luglio 2010. A partire da tale data tutti/e i/le lavoratori/trici addetti/e a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi saranno sottoposti/e ad accertamenti sanitari sull’assenza di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
L’eventuale positività agli accertamenti sanitari comporterà conseguenze sia per il lavoratore o la lavoratrice che per i/le datori/trici di lavoro.

Stress lavoro correlato: le linee guida di valutazione

by demichiel

La Commissione consultiva del Ministero del Lavoro ha costituito un proprio comitato il quale, a seguito di ampio confronto tra i propri componenti, ha elaborato un percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di attuazione dell’obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato per tutti i datori di lavoro pubblici e privati, licenziato dalla Commissione consultiva nella propria riunione del 17 novembre 2010.

Le indicazioni ministeriali, inoltre, nel ribadire con estrema chiarezza che la valutazione del rischio stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione dei rischi e che deve essere effettuata (come per tutti gli altri fattori di rischio) dal datore di lavoro avvalendosi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) con il coinvolgimento del medico competente, ove nominato, e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST), indicano un percorso logico e metodologico inteso a permettere una corretta identificazione dei fattori di rischio da stress lavoro-correlato e, conseguentemente, a consentire al datore di lavoro la pianificazione e la realizzazione di misure di eliminazione o, quando essa non sia possibile, di riduzione al minimo di tale fattore di rischio.
A tale scopo viene chiarito che le necessarie attività devono essere compiute con riferimento a tutti i lavoratori, compresi dirigenti e preposti. La valutazione, inoltre, deve prendere in esame non singoli ma gruppi omogenei di lavoratori (per esempio per mansioni o partizioni organizzative) che risultino esposti a rischi dello stesso tipo secondo una individuazione che ogni datore di lavoro può autonomamente effettuare in ragione della effettiva organizzazione aziendale (potrebbero essere, ad esempio, i turnisti, i dipendenti di un determinato settore oppure chi svolge la medesima mansione, etc).
Un ulteriore elemento di rilievo contenuto nelle linee guida riguarda l’interpretazione circa la data di decorrenza della valutazione. Viene infatti previsto che la data del 31 dicembre 2010, di decorrenza dell’obbligo previsto dall’articolo 28, comma 1-bis, del D.Lgs n. 81/2008, debba essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione.
La programmazione temporale delle suddette attività di valutazione e l’indicazione del termine finale di espletamento delle stesse devono essere riportate nel documento di valutazione dei rischi. Gli organi di vigilanza, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di propria competenza, terranno conto della decorrenza e della programmazione temporale di cui al precedente periodo.
Si evidenzia, inoltre, che i datori di lavoro che, alla data della pubblicazione delle indicazioni metodologiche, abbiano già effettuato la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato coerentemente ai contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, come recepito dall’accordo interconfederale del 9 giugno 2008, non debbano ripetere l’indagine ma siano unicamente tenuti all’aggiornamento della medesima nelle ipotesi previste dall’art. 29, comma 3, del D.Lgs n. 81/2008.
La valutazione si articola in due fasi: una necessaria (valutazione preliminare); l’altra eventuale, da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro correlato e le misure di correzione adottate a seguito della stessa, dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci.

Sicurezza degli ascensori, in vigore il decreto ministeriale

by demichiel

Ascensori sicuri entro i prossimi cinque anni: lo stabilisce un decreto del Ministero dello sviluppo economico entrato in vigore lo scorso 1° settembre 2009. Concretamente, la norma incarica il proprietario dell’immobile, o il suo legale rappresentante, di concordare, a seguito di una verifica periodica, una verifica straordinaria con un organismo notificato.

Le verifiche dovranno avere luogo entro il 1° settembre 2011 per gli ascensori installati prima del 15 novembre 1964; entro il 1° settembre 2012 per gli ascensori installati prima del 24 ottobre 1979; entro il 1° settembre 2013 per gli ascensori installati prima del 9 aprile 1991; entro il 1° settembre 2014 per gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999.
Durante questa verifica, l’organo notificato valuterà il rispetto dei criteri ministeriali e gli eventuali rimedi, suddivisi a loro volta tre categorie a seconda dell’importanza degli stessi e dei rispettivi tempi di adeguamento. In caso di mancata esecuzione della verifica straordinaria o degli interventi di adeguamento, l’ascensore non potrà essere tenuto in esercizio, con gli inevitabili disagi per gli utenti condominiali.

Sicurezza sul lavoro: cambia la normativa

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Il 15 maggio prossimo entrerà in vigore il nuovo Testo unico sulla salute e sulla sicurezza nei posti di lavoro. Le norme sulla valutazione dei rischi aziendali, invece, entreranno in vigore dopo 90 giorni, ossia il 29 luglio 2008.

Fra le novità da segnalare rientra il rafforzamento della sorveglianza sanitaria anche attraverso il libretto sanitario. Quest’ultimo accompagnerà il lavoratore per tutta la vita e sarà gestito dall’”Ispesl”, l’Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro e dalle “Asl”, le aziende sanitari locali. I medici competenti dovranno relazionare annualmente alle Asl sulla situazione epidemiologica delle aziende contribuendo alla elaborazione di una mirata politica di prevenzione.

Sicurezza sul lavoro: approvato il Testo Unico

by demichiel

Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato in via definitiva lo schema di decreto legislativo per la predisposizione di un Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il provvedimento dovrà essere controfirmato dal Presidente della Repubblica prima di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il decreto entrerà in vigore 15 giorni dopo con alcune eccezioni.

Il provvedimento ha una portata compilativa ed anche innovativa rispetto al sistema previgente in materia di tutela e sicurezza sul lavoro, fermo restando il rispetto del rinnovato assetto costituzionale delle competenze Stato-Regioni. La finalità perseguita è quella di realizzare un complesso di norme stabili ed armonizzate, espressione di un assestamento della materia che possa offrire agli operatori e agli utenti in genere certezza di regole e una chiara strumentazione normativa.

Il Testo Unico è composto da 13 Titoli, 306 articoli e 52 allegati. Nell’articolato vengono ricompresi gli obblighi fondamentali di natura organizzativa e comportamentale, mentre vengono riservate agli allegati le norme tecniche. Il Testo unico trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori subordinati ed autonomi; restano esclusi soltanto i lavoratori domestici.