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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo codice di prevenzione incendi

by demichiel

Il 20 agosto è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015 recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi. Il provvedimento, che entrerà in vigore il  novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è volto a semplificare e razionalizzare l’attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi. Esso contiene disposizioni applicabili a molte delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Si tratta di un importante progetto innovativo delle norme di prevenzione incendi che consentirà il passaggio da un sistema più rigido, caratterizzato da regole prescrittive, ad uno che predilige l’approccio prestazionale, capace cioè di raggiungere elevati livelli di sicurezza antincendio attraverso un insieme di soluzioni tecniche più flessibili e aderenti alle peculiari esigenze delle diverse attività.

Decreto ministeriale sulla revisione periodica delle macchine agricole

by demichiel

Con decreto del 20 maggio 2015 il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha stabilito i tempi per procedere alla revisione obbligatoria delle macchine agricole e delle macchine operatrici.

È previsto che per le macchine agricole quali i trattori agricoli, le macchine agricole semoventi a due o più assi e i rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate e con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni d’ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza, la revisione generale debba essere effettuata ogni 5 anni.

I trattori agricoli sono sottoposti a revisione agricola a partire dal 31 dicembre 2015 e, successivamente, ogni 5 anni, entro il mese corrispondente alla prima immatricolazione secondo l’anno stabilito nella tabella di cui all’allegato 1 del decreto ministeriale di cui all’oggetto.

Le macchine agricole semoventi e i predetti rimorchi agricoli sono sottoposte a revisione generale obbligatoria a partire dal 31 dicembre 2017.

Scadenze in materia di Sicurezza sul Lavoro

by demichiel

Corsi di aggiornamento obbligatori per attrezzi di lavoro mobili

 

Come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012, i lavoratori che prima del 12/03/2013 hanno frequentato un corso di formazione base per l’uso di attrezzi di lavoro mobili e la cui durata e i cui contenuti non corrispondono all’Accordo Stato Regioni, entro l’11/03/2015, sono tenuti a frequentare un corso di aggiornamento della durata di 4 ore.

Le attrezzature mobili per le quali è previsto l’aggiornamento sono le seguenti:

  • Piattaforme di Lavoro Mobili Elevabili con e senza stabilizzatori
  • Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (di tipo industriale e di tipo telescopico rotativo)
  • Macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabili)
  • Gru a torre a rotazione (gru edili)
  • autogru e gru su autocarro
  • Trattori
  • Pompa per calcestruzzo

In collaborazione con il centro convegni Abbazia di Novacella – centro accreditato dalla Provincia di Bolzano per gli addestramenti sull’uso corretto di attrezzature – offriamo tutti i corsi base e di aggiornamento per attrezzature mobili.
I corsi si svolgono presso il centro convegni Abbazia di Novacella, in val Pusteria e su richiesta anche presso la vostra azienda.
Per ulteriori informazioni: www.abbazianovacella.it

 

Aggiornamento della valutazione del rischio rumore e vibrazione

 

Ai sensi del D.Lgs 81/08 la valutazione del rischio da esposizione a rumore e vibrazioni deve essere aggiornata ogni 4 anni. Siccome questo obbligo è stato introdotto negli anni 2005/2006, risultano scadute dall’anno scorso tante di queste valutazioni.

Vi ricordiamo perciò di controllare le scadenze delle vostre valutazioni. Siamo a vostra disposizione per la revisione delle valutazioni.

 

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Denuncia e verifica di impianti elettrici di messa a terra e di protezione scariche atmo-sferiche e apparecchi di sollevamento materiali

by demichiel

Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare all’Inail la messa in esercizio di impianti elettrici di messa a terra e di dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche.

In allegato oppure sul sito dell’Inail trovate l’apposito modello per la denuncia, che dovrà essere compilato e inviato all’Inail dal datore di lavoro o dall’installatore dell’impianto. Occorre compilare due denunce separate: per l’impianto di messa a terra e per l’impianto contro le scariche atmosferiche. A ogni denuncia va allegata l’attestazione di pagamento di € 30,00 e la dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore.

Se non viene installato un impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, non occorre presentare una denuncia presso l’Inail. L’azienda deve però disporre di un documento che attesta l’effettuazione della valutazione dei rischi ai sensi della norma CEI 81-10 (dichiarazione di autoprotezione).

Ricordiamo che anche per impianti elettrici di cantieri bisogna presentare la denuncia!

 

 Verifica di impianti elettrici e di messa a terra tramite organismi abilitati

La normativa prevede che solo organismi indipendenti e abilitati siano autorizzati ad effettuare la verifica periodica biennale/quinquennale di impianti elettrici e di dispositivi di messa a terra. In allegato trovate l’elenco di organismi abilitati a livello nazionale; l’elenco degli organismi abilitati in provincia di Bolzano è ancora in elaborazione.

 

 Denuncia di apparecchi di sollevamento materiali

È già in vigore l’obbligo di denuncia e di verifica periodica presso l’Inail di apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg (gru) e ad azionamento motorizzato.
Anche per i seguenti apparecchi di sollevamento sussiste l’obbligo di denuncia e verifica:

  • ponti elevatori
  • carrelli semoventi a braccio telescopico (Manitou)
  • escavatori utilizzati come apparecchi di sollevamento

 

Allegati:

 

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Formazione specifica per l’uso di macchinari pericolosi

by demichiel

Secondo l’accordo stato regione del 22 febbraio, entrato in vigore il 12.03.2013, ogni utente che guida uno dei macchinari sotto elencati, deve possedere una formazione specifica. Questo accordo riguarda non solo i dipendenti di un’azienda, ma anche i lavoratori autonomi e le aziende familiari.

 

Nuova regolamentazione dal 12.03.2013 (per utenti che finora non hanno frequentato una formazione specifica)
Attrezzatura Foto Formazione base teoria Formazione base pratica Ore Corsi d‘aggiornamento
Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)  Unbenannt 4 ore PLE con stabilizzatoriPLE senza stabilizzatoriPLE con e senza stabilizzatori 4 ore4 ore6 ore un corso di aggiornamento con una durata di 4 ore ogni 5 anni
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo  Unbenannt2 8 ore carrelli industriali semoventicarrelli semoventi a bracciotelescopico

carrelli elevatori telescopici

rotativi

4 ore4 ore

 

4 ore

 

carrelli industriali semoventicarrelli semoventi a bracciotelescopico

carrelli elevatori telescopici

rotativi

8 ore 
Escavatori, pale caricatrici, terne ecc  Unbenannt3 4 ore per scavatori idraulici per scavatori a funeper caricatori frontaliper terne

per autoribaltabili a cingoli

6 ore6 ore6 ore

6 ore

6 ore

per scavatori idraulici, caricatorifrontali e a terne 12 ore
Gru a Torre  Unbenannt4 8 ore gru a rotazione in bassogru a rotazione in altogru a rotazione in basso e in alto 4 ore4 ore6 ore un corso di aggiornamento con una durata di 4 ore ogni 5 anni
Gru per autocarro  Unbenannt5 4 ore 8 ore
Conduzione gru mobili  Unbenannt6
7 ore 7 ore
gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile Unbenannt7 4 ore 4 ore
Trattori agricoli o forestali  Unbenannt8 3 ore Trattori con ruoteTrattori con cingoli 5 ore5 ore un corso di aggiornamento con una durata di 4 ore ogni 5 anni
Pompe per calcestruzzo  Unbenannt9 7 ore 7 ore

 

Note:

  • Gli utenti che entro il 03.2013 sono stati incaricati per iscritto dell’utilizzo di una o puì attrezzature sopra elencate devono adempiere alla formazione entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo stato-regione (12.03.2015)
  • Gli utenti che dopo il 03.2013 sono stati incaricati per iscritto dell’utilizzo di una o puì attrezzature sopra elencate devono frequentare subito la formazione richiesta.

 

Regolamento transitorio dal 12.03.2013 (per utenti che hanno già frequentato un corso specifico)
Fromazione di base Durata Esame teorico/pratico effettuato Approfondimenti richiesti
effettuata entro il 12.03.2013 Corrisponde con la durata minima del nuovo regolamento Corso di aggiornamento di 4 ore entro i prossimi 5 anni
Non corrisponde con la durata minima del nuovo regolamento Corso di aggiornamento di 4 ore entro il 12.03.2015
Non corrisponde con la durata minima del nuovo regolamento no Corso di aggiornamento di 4 ore entro il 12.03.2015 con esame teorico/pratico

 

Atrezzature non riportate, come ad esempio gru a portale, battipista, sega a motore, ecc. non rientrano in questa normativa. Nonostante questo il datore di lavoro è obbligato dall’Art. 73 del D. Lgs.81/08 ad informare e formare i dipendenti in maniera consona.

 

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Nuove regole della formazione sicurezza sul lavoro

by demichiel

L’accordo stato regione del 21. Dicembre 2011 ed entrato in vigore l’11 gennaio 2012, regola la formazione generale dei dipendenti, dei preposti, dei dirigenti e dei datori di lavoro, che intendono svolgere direttamente i compiti del responsabile del  servizio di prevenzione e protezione.

Lavoratore:
La formazione per la sicurezza sul lavoro per i dei dipendenti si divide in due parti; la formazione generica e la formazione specifica. La formazione generica con una durata di 4 ore è uguale per tutti i lavoratori. La formazione specifica dura 4, 8 o 12 ore, a seconda della categoria di rischio di appartenenz.  La classificazione del rischio viene effettuata tramite il codice d’attività.  Oltre alla formazione di base, i lavoratori, indipendentemente dal settore di provenienza, ogni cinque anni devono frequentare sei ore di aggiornamento.

Lavoratori che non lavorando nei reparti di produzione, possono frequentare la formazione per il rischio basso (8 ore). Lavoratori, che cambiano in un altro reparto o in un altro posto di lavoro con un rischio di lavoro più elevato, devono frequentare nuovamente la formazione specifica. I nuovi assunti devono frequentare la formazione di base entro 60 giorni dall’assunzione.

Preposti:
Inoltre alla formazione di base per i lavoratori, i preposti devono frequentare una formazione specifica di 8 ore. Inoltre anche loro sono obbligati a rinnovare la formazione ogni cinque anni con 6 ore di aggiornamento.

Dirigente:
Tutti i dirigenti devono frequentare un corso di formazione di 16 ore. Sono esonerati da questa formazione dirigenti che hanno frequentato il corso per il responsabile della servizio di prevenzione e protezione definito nel decreto ministeriale 16. Gennaio 1997.
Come i lavoratori anchei dirigenti devono requentare ogni cinque anni i corsi di aggiornamento.

Regole transitorie:
Formazioni di base mancanti o incomplete dei lavoratori possono essere recuperate entro l’11 gennaio 2013, quelle dei preposti e dei dirigenti entro l’11 luglio 2013 secondo la normativa vecchia o quella prevista dal contratto colletivo.
Lavoratori e preposti, che hanno già frequentato una formazione di base documentata prima del 11 gennaio 2007, devono frequentare il corso di aggiornamento entro il 11. gennaio 2013.
Lavoratori e preposti, che hanno già frequentato una formazione di base documentata dopo l’11 gennaio 2007, devono frequentare il corso di aggiornamento di 6 ore entro l’11. gennaio 2017.

Datore di lavoro, che intende svolgere direttamente i compiti del responsabile del  servizio di prevenzione e protezione
Da subito tutte la aziende, a seconda del codice d’attività, vengono suddivise in tre categorie di rischio. A seconda della categoria di rischio la formazione del datore di lavoro per poter effettuare direttamente i compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione è della durata di 16 (basso rischio), 32 (medio rischio) o 48 (alto rischio) ore. Datori di lavoro che hanno già frequentato questo corso e datori di lavoro che nell’anno 1996 hanno comunicato al Servizio provinciale di medicina del lavoro la decisione di assumere i compiti del responsabile della sicurezza sul lavoro, sono esonerati dal corso precedentemente indicato.

Tutti i datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ogni cinque anni devono frequentare 6 (rischio basso), 10 (rischio medio) e 14 (rischio alto)ore di aggiornamento.

Consiglio:
Alle aziende viene consigliato di procedere con la formazione dei lavoratori entro l’11 gennaio 2013, dei preposti e dei dirigenti entro l’11 luglio 2013, secondo le normative vecchie o secondo il contratto collettivo (numero ridotto di ore di formazione).

 

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Proroga della validità dell`autocertificazione della valutazione dei rischi

by demichiel

La legge di stabilità approvata venerdì 21.12.2012, ha prorogato al 30 giugno 2013 la possibilità per i datori di lavoro di autocertificare i rischi in tema di sicurezza sul lavoro.

La proroga era stata da tempo annunciata ma mai definitivamente confermata. Tale proroga riempie il “buco legislativo” che si era creato tra l’entrata in vigore del decreto sulle procedure standardizzate e la scadenza dell’autocertificazione.

La proroga concessa dalla legge consente alle aziende interessate di attuare la norma con più tempo.

Cliccare qui per ulteriori informazioni sulla procedura standardizzata.

L’autodichiarazione-valutazione dei rischi perde la sua validità!

by demichiel

L’articolo 29, comma 5 del Testo Unico sulla Sicurezza definisce che tutti i datori di lavoro, che occupano fino a 10 lavoratori, devono elaborare una valutazione dei rischi.

Finora, molti hanno approfittato dell’autodichiarazione valida fino al 31 dicembre 2012 (rinviato con decreto legge n. 57 del 12 maggio 2012). Secondo il suddetto articolo, dall’ 1 gennaio 2013 l’autodichiarazione non è più valida – deve tassativamente essere elaborata una valutazione dei rischi completa.

Visto che il decreto interministeriale a riguardo non è stato ancora pubblicato, si consiglia di elaborare o far elaborare una valutazione dei rischi entro il 1 gennaio 2013.
Per ulteriori chiarimenti contattare info@demichiel.it.

Pubblicato il decreto sulla procedura standardizzata per la valutazione dei rischi

by demichiel

Con comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012, il Ministero del Lavoro ha reso noto che, in  data 30 novembre 2012, con decreto interministeriale, sono state recepite le “procedure standardizzate” per la valutazione dei rischi.

Il documento, approvato dalla Commissione consultiva lo scorso 16 maggio, individua il modello di riferimento per l’effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.  La procedura deve essere applicata alle imprese fino a 10 dipendenti ma potrà essere utilizzata, volontariamente, anche dalle imprese fino a 50 dipendenti.

Il decreto entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo alla notizia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi il prossimo 4 febbraio 2013.

Cliccare qui per ulteriori informazioni.

Per la prima volta è stata pubblicata una procedura standardizzata per la valutazione dei rischi

by demichiel

Il 16 maggio 2012 – come previsto dal testo unico sulla sicurezza, D. Lgs. 81/2008, art. 29, comma 5 – sono stati terminati i lavori della commissione consultativa permanente per la procedura standardizzata per la valutazione dei rischi. Nelle prossime settimane, questo testo verrà trasformato in un decreto interministeriale e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Come già comunicato in precedenza, entro il 31 dicembre 2012 tutte le aziende dovranno elaborare una valutazione dei rischi. In particolare questo nuovo adempimento colpirà le aziende che fino ad ora hanno usufruito della autodichiarazione della valutazione dei rischi.

Il documento e costituito da 25 pagine e contiene delle istruzioni per l’attuazione della procedura standardizzata e dei modelli che aiutano l’utente nella ricerca dei pericoli all’interno dell’azienda e nell’avviare le procedure di miglioramento.

Schema della procedura standardizzata