L’accordo stato regione del 21. Dicembre 2011 ed entrato in vigore l’11 gennaio 2012, regola la formazione generale dei dipendenti, dei preposti, dei dirigenti e dei datori di lavoro, che intendono svolgere direttamente i compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Lavoratore:
La formazione per la sicurezza sul lavoro per i dei dipendenti si divide in due parti; la formazione generica e la formazione specifica. La formazione generica con una durata di 4 ore è uguale per tutti i lavoratori. La formazione specifica dura 4, 8 o 12 ore, a seconda della categoria di rischio di appartenenz. La classificazione del rischio viene effettuata tramite il codice d’attività. Oltre alla formazione di base, i lavoratori, indipendentemente dal settore di provenienza, ogni cinque anni devono frequentare sei ore di aggiornamento.
Lavoratori che non lavorando nei reparti di produzione, possono frequentare la formazione per il rischio basso (8 ore). Lavoratori, che cambiano in un altro reparto o in un altro posto di lavoro con un rischio di lavoro più elevato, devono frequentare nuovamente la formazione specifica. I nuovi assunti devono frequentare la formazione di base entro 60 giorni dall’assunzione.
Preposti:
Inoltre alla formazione di base per i lavoratori, i preposti devono frequentare una formazione specifica di 8 ore. Inoltre anche loro sono obbligati a rinnovare la formazione ogni cinque anni con 6 ore di aggiornamento.
Dirigente:
Tutti i dirigenti devono frequentare un corso di formazione di 16 ore. Sono esonerati da questa formazione dirigenti che hanno frequentato il corso per il responsabile della servizio di prevenzione e protezione definito nel decreto ministeriale 16. Gennaio 1997.
Come i lavoratori anchei dirigenti devono requentare ogni cinque anni i corsi di aggiornamento.
Regole transitorie:
Formazioni di base mancanti o incomplete dei lavoratori possono essere recuperate entro l’11 gennaio 2013, quelle dei preposti e dei dirigenti entro l’11 luglio 2013 secondo la normativa vecchia o quella prevista dal contratto colletivo.
Lavoratori e preposti, che hanno già frequentato una formazione di base documentata prima del 11 gennaio 2007, devono frequentare il corso di aggiornamento entro il 11. gennaio 2013.
Lavoratori e preposti, che hanno già frequentato una formazione di base documentata dopo l’11 gennaio 2007, devono frequentare il corso di aggiornamento di 6 ore entro l’11. gennaio 2017.
Datore di lavoro, che intende svolgere direttamente i compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Da subito tutte la aziende, a seconda del codice d’attività, vengono suddivise in tre categorie di rischio. A seconda della categoria di rischio la formazione del datore di lavoro per poter effettuare direttamente i compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione è della durata di 16 (basso rischio), 32 (medio rischio) o 48 (alto rischio) ore. Datori di lavoro che hanno già frequentato questo corso e datori di lavoro che nell’anno 1996 hanno comunicato al Servizio provinciale di medicina del lavoro la decisione di assumere i compiti del responsabile della sicurezza sul lavoro, sono esonerati dal corso precedentemente indicato.
Tutti i datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ogni cinque anni devono frequentare 6 (rischio basso), 10 (rischio medio) e 14 (rischio alto)ore di aggiornamento.
Consiglio:
Alle aziende viene consigliato di procedere con la formazione dei lavoratori entro l’11 gennaio 2013, dei preposti e dei dirigenti entro l’11 luglio 2013, secondo le normative vecchie o secondo il contratto collettivo (numero ridotto di ore di formazione).
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