L’abolizione del registro infortuni

by demichiel

L’art. 21, comma 4 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 (uno dei quattro decreti attuativi del Jobs Act), va a modificare le disposizioni dettate dall’art. 53, comma 6 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in merito alla tenuta del registro infortuni.

Nello specifico, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 151/15, e quindi dal 24 dicembre 2015 in poi, è abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni.

Il datore di lavoro, accedendo alla pagina personale “My INAIL” del portale Inail, provvederà a inoltrare la denuncia, non avendo l’obbligo di aggiornare, duplicando quanto già trasmesso all’ente assicurativo nazionale per gli infortuni sul lavoro, l’ormai obsoleto registro degli infortuni.

Sarà sufficiente accedere alla sezione “Denunce” e selezionare la voce “Denuncia/Comunicazione di infortunio” e compilare la nuova denuncia.